Protezione della privacy in condominio: le normative e le responsabilità dell’Amministratore
Il condominio, nella pratica, è il luogo in cui un gruppo di persone condivide beni e servizi, alcuni essenziali per l’uso ottimale dei beni individuali (come ascensori o cancelli automatici) e altri fondamentali per il godimento delle proprietà singole (come tetti, scale o parti strutturali dell’edificio). Il Codice Civile elenca i beni condominiali soggetti a comunione, richiedendo la gestione di tali beni e servizi da parte di un amministratore condominiale. Quest’ultimo, responsabile della gestione dei servizi comuni, deve trattare dati personali dei condòmini nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.
Il giusto equilibrio tra la trasparenza nella gestione comune e il diritto alla privacy di ciascun condomino è garantito da normative nazionali ed europee. Dal 2003 con l’entrata in vigore del Codice della Privacy, poi con la legge sulla Riforma del Condominio nel 2012, e infine con l’entrata in vigore del GDPR nel 2016, sono state fornite disposizioni per la protezione dei dati personali a livello europeo.
L’amministratore condominiale deve adottare determinate precauzioni per rispettare la normativa sulla privacy:
- Dati personali e trattamento: Il GDPR definisce i dati personali come informazioni che identificano o sono identificabili rispetto a una persona fisica. Il trattamento comprende qualsiasi operazione su tali dati.
- I dati personali trattati dall’amministratore condominiale: L'amministratore tratta dati come parte dei suoi compiti, ad esempio nell'organizzazione dell'assemblea condominiale o nella gestione del registro anagrafico condominiale.
- Modalità del trattamento: I dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e proporzionato alle finalità. Dati sensibili richiedono precauzioni speciali.
- Informativa sulla privacy: L'amministratore deve informare gli interessati (condomini) su chi gestisce i dati, le finalità del trattamento, i destinatari potenziali, la durata di conservazione e i diritti degli interessati.
- Diritti dei condomini rispetto ai dati trattati: I condòmini hanno diritto di conoscere e controllare l'uso dei loro dati, compreso il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione.
- Partecipazione di soggetti estranei all’assemblea condominiale e privacy: Solo condomini o delegati designati possono partecipare all'assemblea condominiale, tranne in casi specifici come la presenza di tecnici invitati o delegati da condomini.
In aggiunta, qualora l’Amministratore desideri installare videocamere di sorveglianza:
- PRIMA di installare il sistema di videosorveglianza in un luogo di lavoro in cui opera anche un solo lavoratore è necessario chiedere un’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. Solo dopo averla ottenuta sarà possibile installare le telecamere nel luogo di lavoro e mettere in funzione l’impianto.
- Assicurare la protezione delle immagini raccolte;
- Evitare di riprendere finestre e porte degli appartamenti e diffondere dati sensibili;
- Utilizzare in modo esclusivo i dati, le foto e i video per fini di sicurezza;
- Segnalare la presenza delle telecamere tramite appositi cartelli e/o avvisi;
- Limitare la conservazione delle registrazioni a un massimo di 48 ore, a meno che non si ottenga il consenso del Garante della privacy per un periodo più lungo.
In conclusione, l’adempimento a queste norme garantisce la protezione dei diritti dei condomini, dei lavoratori e il rispetto della loro privacy nell’ambito della gestione condominiale.