Amianto in condominio: gli obblighi dell’amministratore
Nel corso della nostra esperienza nel settore, ci troviamo spesso a fronteggiare interrogativi da parte degli amministratori condominiali, come il seguente:
"Mi trovo a gestire un condominio in cui, sfortunatamente, sono ancora presenti cassoni d'acqua in Eternit che necessitano di rimozione. Vorrei, pertanto, comprendere appieno le normative di settore e i rischi associati. Quali sono gli obblighi dell'amministratore in questo contesto?"
Affrontare questa specifica questione richiede una comprensione approfondita della normativa relativa al rischio amianto negli edifici privati. È per questo motivo che intendiamo rispondere a tali interrogativi attraverso il presente articolo. Tuttavia, prima di procedere, è opportuno partire dalla definizione di “amianto” e dalla pericolosità del materiale sulla salute.
L’amianto e la salute: analisi dei rischi
L’amianto è stato a lungo considerato un materiale incredibilmente versatile nel settore edilizio, grazie alla sua capacità di fornire isolamento termico ed acustico, insieme a costi di produzione relativamente bassi. È stato utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, mescolandolo con cemento, plastica o bitume, per creare una varietà di manufatti.
Tuttavia, il diffuso utilizzo di questo materiale ha subito un brusco arresto negli anni Sessanta, quando diversi studi hanno rivelato i gravi rischi per la salute associati all’amianto. Le microfibre di amianto sono state riconosciute come sostanze cancerogene, con l’inalazione che può causare tumori polmonari, malattie delle membrane sierose e, in alcune circostanze, tumori alla laringe.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha ufficialmente riconosciuto la cancerogenicità dell’amianto, mentre l’Unione Europea lo ha classificato come sostanza altamente pericolosa nel Regolamento CE 1272/2008 relativo alla “classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele”.
Tra le attività che comportano i maggiori rischi legati all’utilizzo dell’amianto vi sono gli intonaci a spruzzo, i cartoni antifiamma e i rivestimenti di tubi e caldaie; le situazioni meno rischiose coinvolgono l’amianto mescolato ad altri materiali e protetto da strati sigillati e integri; infine, l’utilizzo dell’amianto nell’eternit, soprattutto come rivestimento dei tetti, presenta il minor grado di pericolosità. Questo è dovuto alla bassa percentuale di amianto (10-15%) e al fatto che i manufatti sono esposti all’aria aperta.
Presenza di amianto in condominio: come procedere?
L’amministratore condominiale, in conformità all’articolo 1130 n° 4, comma 1, del Codice Civile, è responsabile delle parti comuni dell’edificio e deve adottare azioni conservatrici in caso di presenza di amianto.
In caso di segnalazione della presenza di amianto, l’amministratore deve avviare un censimento e una mappatura dei manufatti sospetti, coinvolgendo tecnici specializzati per l’identificazione dei materiali contenenti amianto.
Se confermata la presenza di amianto friabile, l’amministratore deve notificare all’ASL competente e procedere con una valutazione del rischio per pianificare adeguatamente la bonifica necessaria.