L’obbligo della targa condominiale
In effetti, è di grande importanza essere consapevoli del significato e dell’obbligo legale della targa condominiale che porta il nome dell’amministratore in un edificio. Molti potrebbero pensare che sia solo una forma di pubblicità o un’aggiunta estetica ma, in realtà, è un preciso dovere imposto dalla legge e ignorarlo potrebbe portare a spiacevoli conseguenze.
La normativa è chiara: l’articolo 1129, quarto comma, del Codice Civile stabilisce che la targa deve essere affissa sul luogo di accesso al condominio o su un punto di maggiore uso comune, accessibile anche a terzi. Lo scopo di questa disposizione è rendere semplice l’individuazione dell’amministratore da parte di chiunque abbia necessità di contattarlo o identificarlo.
A tal proposito, è essenziale sottolineare che la targa non deve essere intesa come uno strumento promozionale per l’amministratore o un semplice vezzo per il condominio, ma piuttosto come un adempimento legale, una sorta di “carta d’identità” del condominio stesso. Spetta all’amministratore l’onere di provvedere all’installazione della targa e le spese ad essa associate devono essere ripartite tra tutti i condomini, poiché rappresentano un costo sostenuto nell’interesse collettivo del condominio.
Targa: Informazioni obbligatorie e facoltative
Il Codice Civile specifica quali informazioni devono essere presenti nella targa, come il nome, il cognome, il domicilio dello studio di amministrazione, i recapiti per la corrispondenza ed un numero telefonico. L’inserimento di un indirizzo email non è obbligatorio.
Infine, è utile rassicurare che l’installazione della targa non danneggia la facciata condominiale. Al giorno d’oggi, ci sono diverse soluzioni disponibili, con targhe realizzate in materiali adatti all’ambiente esterno e che si integrano perfettamente con l’estetica condominiale, senza richiedere spese eccessive.